20 marzo 2018
Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", in vigore dal 31 gennaio 2018, che stabilisce il principio per cui "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o perseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata".
Il consenso, in previsione di una eventuale futura incapacità di poterlo esprimere (pensiamo ad uno stato di incoscienza dovuto proprio alla malattia o ad un evento imprevedibile e traumatico che può compromettere la capacità di intendere e di volere) può essere manifestato anticipatamente attraverso le D.A.T. (Disposizioni anticipate di trattamento ).
Tra le alternative possibili vi è anche quella che le DAT - redatte liberamente dalla persona interessata con la forma della scrittura privata - vengono consegnate all'Ufficiale dello Stato Civile di residenza (art. 4 della legge 219/2017).
In attesa di eventuali disposizioni ministeriali, queste sono le indicazioni utili per una prima applicazione della norma:
- Le D.A.T. sono redatte dalla persona interessata e devono essere consegnate all'Ufficiale dello Stato Civile (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, non è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverle, di registrarle e di conservarle);
- La consegna deve obbligatoriamente avvenire personalmente da parte della persona interessata (non può essere fatta da un incaricato o per delega);
- Le D.A.T. saranno registrate al protocollo e conservate dall'Ufficio dello Stato Civile;
- Le D.A.T. possono essere rese solo da persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere e, con le stesse modalità, possono essere successivamente modificate o revocate;
- Le D.A.T., in caso in cui le condizioni fisiche non consentano di rendere la dichiarazione scritta, possono essere rese mediante videoregistrazione o con dispositivi che consentono alla persona di comunicare. In questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente, ad esempio, una chiavetta USB o altro supporto di memorizzazione. La consegna dovrà sempre avvenire personalmente e si seguiranno le medesime modalità utilizzate per la consegna delle D.A.T. in forma scritta;
- In caso di trasferimento di residenza in altro Comune, l'Ufficio dello Stato Civile provvederà automaticamente alla conseguente trasmissione delle D.A.T. in deposito.
Il consenso, in previsione di una eventuale futura incapacità di poterlo esprimere (pensiamo ad uno stato di incoscienza dovuto proprio alla malattia o ad un evento imprevedibile e traumatico che può compromettere la capacità di intendere e di volere) può essere manifestato anticipatamente attraverso le D.A.T. (Disposizioni anticipate di trattamento ).
Tra le alternative possibili vi è anche quella che le DAT - redatte liberamente dalla persona interessata con la forma della scrittura privata - vengono consegnate all'Ufficiale dello Stato Civile di residenza (art. 4 della legge 219/2017).
In attesa di eventuali disposizioni ministeriali, queste sono le indicazioni utili per una prima applicazione della norma:
- Le D.A.T. sono redatte dalla persona interessata e devono essere consegnate all'Ufficiale dello Stato Civile (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, non è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverle, di registrarle e di conservarle);
- La consegna deve obbligatoriamente avvenire personalmente da parte della persona interessata (non può essere fatta da un incaricato o per delega);
- Le D.A.T. saranno registrate al protocollo e conservate dall'Ufficio dello Stato Civile;
- Le D.A.T. possono essere rese solo da persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere e, con le stesse modalità, possono essere successivamente modificate o revocate;
- Le D.A.T., in caso in cui le condizioni fisiche non consentano di rendere la dichiarazione scritta, possono essere rese mediante videoregistrazione o con dispositivi che consentono alla persona di comunicare. In questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente, ad esempio, una chiavetta USB o altro supporto di memorizzazione. La consegna dovrà sempre avvenire personalmente e si seguiranno le medesime modalità utilizzate per la consegna delle D.A.T. in forma scritta;
- In caso di trasferimento di residenza in altro Comune, l'Ufficio dello Stato Civile provvederà automaticamente alla conseguente trasmissione delle D.A.T. in deposito.
Allegati
- DELIBERA GIUNTA - DAT[.pdf 286,97 Kb - 20/03/2018]
- LEGGE 2019/2017 DAT[.pdf 93,98 Kb - 20/03/2018]
Link
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
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Descrizione | Elettorale - Stato civile - Servizi Cimiteriali | ||||||||||||||||
Personale | Orsini Maria Giovanna | ||||||||||||||||
Indirizzo | Via Casorate Primo, 4 | ||||||||||||||||
Telefono |
0382.928041 interno 2 |
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Fax |
0382.930485 |
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elettorale@comune.trivolzio.pv.it |
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PEC |
comune.trivolzio@pec.regione.lombardia.it |
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Apertura al pubblico |
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